Art. 2.

      1. Il Governo, nell'adottare i decreti legislativi di cui all'articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni e ai giurati, di seguito denominata «Agenzia»;

          b) previsione che dai compiti dell'Agenzia esulino quelli afferenti la predisposizione di qualsivoglia servizio di protezione per coloro che, a causa del contributo da essi offerto all'avvio ovvero alla prosecuzione del procedimento, hanno esposto a pericolo la loro incolumità o quella dei loro prossimi congiunti;

          c) previsione che l'Agenzia provveda all'istituzione, presso ogni capoluogo di distretto di corte di appello, di una sezione distrettuale, nonché alla verifica del funzionamento e degli standard di trattamento dei testimoni e dei giurati in ciascun distretto;

          d) previsione che la verifica di cui alla lettera c) sia compiuta sulla base delle brevi relazioni che ciascun fruitore del servizio ha l'obbligo di presentare;

 

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          e) previsione che la sezione distrettuale di cui alla lettera c) provveda all'istituzione di una sezione per l'assistenza dei testimoni e dei giurati presso ogni ufficio giudiziario del distretto: tribunali, tribunali per minorenni e uffici del giudice di pace;

          f) previsione che l'Agenzia e le sezioni locali per l'assistenza ai testimoni e ai giurati siano composte da personale già alle dipendenze del Ministero della giustizia, senza alcun aggravio a carico dell'erario;

          g) previsione dell'obbligo per l'Agenzia di predisporre una carta dei diritti dei testimoni e dei giurati che disciplini, in particolare:

              1) per quanto concerne i diritti dei testimoni:

                  1.1) il diritto, ove si avanzi la richiesta di testimoniare, di prendere visione, prima dell'inizio dell'udienza, dell'aula nella quale si deve celebrare il processo;

                  1.2) il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge;

                  1.3) il diritto a ricevere, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, una informativa, che deve includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonché l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, nonché delle facilitazioni ivi esistenti;

              2) per quanto riguarda i diritti dei giurati:

                  2.1) il diritto di ricevere, almeno cinque settimane prima rispetto alla data dell'udienza, informazione della chiamata quale giurato; l'informazione deve indicare in modo analitico le regole di funzionamento della corte di assise nonché i modi e le forme dell'eventuale astensione;

 

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                  2.2) il diritto all'invio, unitamente all'informazione, di un libro esplicativo dei doveri e, correlativamente, dei diritti connessi al ruolo di giurato;

                  2.3) il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge;

                  2.4) il diritto all'invio, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, di una informativa, che deve includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonché l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, nonché delle facilitazioni ivi esistenti;

          h) prevedere che le sezioni distrettuali e le sezioni locali dell'Agenzia garantiscano l'effettiva vigenza e la piena esecuzione ai precetti della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati predisposta ai sensi della lettera g).